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Dal 29 aprile è in vigore il nuovo orario di lavoro previsto dal decreto legislativo.


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In vigore il nuovo orario di lavoro


Dal 29 aprile è in vigore il nuovo orario di lavoro previsto dal decreto legislativo approvato il 4 aprile in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento recepisce la direttiva comunitaria del 1993, evitando il pericolo di una sanzione di 238 mila euro al giorno che l’Unione europea avrebbe inflitto al nostro paese se non si fosse adeguato alla direttiva entro il 10 aprile, termine ultimo concesso per il recepimento. La nuova disciplina dell’orario di lavoro, che introduce per dipendenti pubblici e privati le 40 ore settimanali e il tetto massimo di 48, oltre a regolare riposi, ferie, notturno e straordinario, arriva infatti con sei anni anni di ritardo rispetto ai termini imposti da Bruxelles. L’urgenza di adeguarsi alla normativa comunitaria era stata sottolineata anche, alla fine del 2001, nel Libro bianco sul mercato del lavoro, ma nel corso dello scorso anno il confronto con le parti sociali si è arenato e il Governo Berlusconi è andato avanti da solo.


IL DECRETO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il decreto legislativo che dà attuazione alle direttive 93/104 e 2000/34, concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, contiene “ampi e significativi rinvii alla autonomia negoziale delle parti sociali, che disciplinerà compiutamente la materia all’interno del quadro di indirizzo tracciato in adesione al dettato comunitario, nei limiti temporali consentiti”. Il testo approvato tiene dunque conto dei pareri condizionati che le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso dopo aver sentito tutte le parti sociali, salvando il ruolo della contrattazione collettiva.

Sparisce innanzitutto la norma, l’articolo 18 del decreto, accusata dai sindacati di intaccare l’autonomia contrattuale: prevedeva infatti la piena validità, anche dopo l’entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei contratti vigenti, delle clausole in essi contenute sull’orario di lavoro; per i contratti scaduti le stesse clausole si intendevano prorogate fino al 31 dicembre 2004. Una specificazione che aveva fatto temere la necessità di rivedere l’intero impianto contrattuale alla luce delle nuove disposizioni e che le stesse Commissioni Lavoro di Camera e Senato avevano invitato a eliminare (perché - si legge nel parere del Senato - “potrebbe essere interpretata in senso non conforme all’esigenza, rappresentata dallo schema di dicereto legislativo, di valorizzare il ruolo dell’autonomia negoziale collettiva nella disciplina dei regimi di orario di lavoro, pause, riposi e ferie”).

Accolte anche altre condizioni formulate dal Parlamento: l’applicazione del decreto è esclusa per il personale della scuola; sono modificate le scadenze per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale per prestazioni di lavoro straordinario; è prevista una diversa distribuzione del riposo giornaliero per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati; una disposizione specifica è introdotta per il lavoro notturno svolto nel settore della panificazione non industriale; le deroghe alla disciplina del lavoro notturno sono limitate alla durata.

Bocciata, invece, dal Governo la richiesta sindacale sul lavoratore mobile, definito quale “impiegato come membro del personale viaggiante o di voli presso un’impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile”. Le Commissioni parlamentari, su indicazione dei sindacat, avevano chiesto di sostituire il termine ‘su strada’ con la frase “per via terrestre”, ma il Governo ha ritenuto il primo termine “più aderente all’individuazione del lavoratore mobile generalmente accolta”. Entro un anno, infine, il ministro del Welfare convocherà le organizzazioni dei lavoratori e dei datori, “per verificare lo stato di attuazione del provvedimento”, oltre che “l’abrogazione di tutte le disposizioni nella materia disciplinata dal decreto e non espressamente richiamate dallo stesso”. Dalle disposizioni del provvedimento, inoltre “non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio delo Stato e che, pertanto, non occorre predisporre alcuna relazione tecnica”.


LE NUOVE REGOLE

La nuova disciplina sull’orario di lavoro riguarda tutti i dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, ad eccezione della gente di mare e del personale di volo dell’aviazione civile, e nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego, le Forze armate, i servizi di protezione civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale di strutture giudiziarie, penitenziarie e con compiti di sicurezza pubblica (ulteriori deroghe sono previste per speciali professionalità). Per tutte queste categorie l’orario ‘normale’ di lavoro sarà di 40 ore settimanali, ma una durata minore - o un periodo di riferimento diverso dalla settimana (ma non superiore all’anno) - può essere fissata dai contratti collettivi. Sempre la contrattazione, inoltre, ha il compito di fissare la durata ‘massima’ settimanale dell’orario, che comprende anche le ore di straordinario: una novità per l’ordinamento italiano. Stabilita dalla nuova legge, invece, la durata ‘media’, che non può superare le 48 ore a settimana: il calcolo si effettua in riferimento a un quadrimestre (o periodo superiore se previsto dai contratti collettivi) e non deve tenere conto di ferie, assenze per malattia o degli stessi straordinari qualora il lavoratore abbia beneficiato del riposo compensativo. Se si supera la media delle 48 ore settimanali a causa di prestazioni straordinarie, il datore dovrà ogni quattro mesi informarne la Direzione provinciale del lavoro.


STRAORDINARIO E NOTTURNO

Nuove limitazioni sono previste per il lavoro straordinario: ammesso solo quando c’è un accordo tra datore e lavoratore o quando è previsto dal contratto collettivo, non potrà comunque superare la differenza tra l’orario normale e quello massimo di lavoro e complessivamente 250 ore l’anno. Alla contrattazione si rinvia pure per l’eventuale diritto a maggiorazioni retributive o a riposi compensativi. Prestazioni straordinarie sono poi previste in alcuni casi specifici, per eccezionali esigenze tecnico-produttive o circostanze di forza maggiore (in questi casi non è necessaria la comunicazione alle rappresentanze sindacali).

Il lavoro notturno, se necessario, non può superare otto ore al giorno, nell’arco delle 24 (i contratti possono calcolare la media su un periodo più ampio). Non possono essere destinati al lavoro notturno lavoratori inidonei per condizioni fisiche o donne in gravidanza (e fino al compimento di un anno del bambino). In caso di prestazione notturna è inoltre obbligatoria la comunicazione alle rappresentanze sindacali o alle organizzazioni firmatarie del contratto e alle autorità competenti entro sette giorni. Chi lavora di notte, poi, gode di particolari forme di tutela ed è sottoposto a controlli periodici del proprio stato di salute: nel caso divenga inidoneo alla prestazione dovrà essere trasferito al lavoro diurno, se sono disponibili mansioni equivalenti (soluzioni alternative possono essere suggerite dai contratti).


RIPOSO E FERIE

Ogni giorno il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Se poi l’orario giornaliero supera le sei ore deve essere concessa una pausa anche per il pranzo: durata e modalità sono stabilite dai contratti ma, in mancanza, l’intervallo non può essere inferiore a dieci minuti nell’arco della giornata, secondo le esigenze tecniche del lavoro stesso (il datore può decidere in quale momento prevedere la pausa). Il riposo settimanale - diritto sancito dalla stessa Costituzione all’articolo 36 - deve essere assicurato per 24 ore ininterrotte ogni settimana. La domenica è confermata come giorno di regola destinato al riposo settimanale.

Al lavoratore spettano poi almeno quattro settimane di ferie retribuite ogni anno, che non possono essere sostituite da indennità (prevista solo per periodi aggiuntivi o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro). Si allungano quindi le ‘vacanze’ per i lavoratori: attualmente il limite inderogabile dai contratti è infatti di tre settimane, come stabilito dalla legge 157 del 1981, salvo discipline specifiche previste per categorie particolari.


LA PRECEDENTE DISCIPLINA

A regolare l’orario di lavoro in Italia finora era un regio decreto del 1923, che tra l’altro prevedeva le otto ore come durata massima giornaliera (un aspetto non esplicitato nella direttiva europea, dalla quale si desume indirettamente il tetto di 13 ore). Ma in materia è poi intervenuta, nel 1993, l’Unione europea con la direttiva 93/104/CE, modificata ed estesa nel 2000. Indicazioni solo parzialmente recepite nel 1997 con la cosiddetta ‘miniriforma Treu’ contenuta nella legge 196, che ha ridotto l’orario legale a 40 ore settimanali (contro le 48 vigenti per l’industria e le 60 per il commercio): un limite peraltro già introdotto dai contratti collettivi a partire dagli anni Settanta. Sempre nel 1997 le parti sociali hanno siglato un avviso comune per l’adeguamento alla direttiva: l’unico accordo raggiunto in materia di orario di lavoro, limitato al settore industriale. Ad esso si ispirano i due decreti legislativi, il 409 del 1998 sul lavoro straordinario e il 532 del 1992 sul lavoro notturno, emanati sulla base della delega conferita al Governo nella Legge comunitaria per uniformarsi alla direttiva. Ma non è bastato a fermare la procedura di infrazione degli obblighi comunitari che ha portato alla condanna dell’Italia (insieme alla Francia) da parte della Corte di giustizia europea.



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