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Sì agli avvocato part-time - Così ha deciso la Corte Costituzionale


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Non esistono ostacoli di natura costituzionale alla possibilità che un pubblico dipendente part-time eserciti la libera professione, in particolare quella di avvocato.

Il "doppio lavoro", se posto in essere nel rispetto dei rigorosi previsti dalla legge, consente infatti di migliorare l'efficienza degli apparati pubblici senza strappi alla Costituzione, al Codice penale e alle regole di deontologia professionale.

Così ha deciso la Corte costituzionale con una sentenza depositata (n. 189, scritta da Massimo Vari), con cui ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Consiglio nazionale forense contro le disposizioni della riforma Bassanini sulla pubblica amministrazione contenute nella legge Finanziaria per il 1997 (articolo 1, commi 56 e 56 bis legge 23 dicembre 1996 n. 662) che hanno rimosso l'incompatibilità tra l'attività di dipendente pubblico in part-time ridotto (cioè con un numero di ore non superiore al 50 per cento di quelle del tempo pieno) e l'esercizio di tutte le professioni intellettuali.

La sentenza era attesissima dall'universo forense, che non ne ha apprezzato affatto le conclusioni. Di qui la richiesta al Governo e al Parlamento di modificare la legge.
96>. Il rischio paventato, si legge in un comunicato stampa, è quello di . Perciò il Cnf chiede che le forze politiche sui cittadini. Analoga richiesta è venuta dall'Organismo unitario dell'avvocatura, che invoca un provvedimento sospensivo della decisione della Consulta e al Parlamento chiede di risolvere il problema così come aveva tentato di fare alla fine della scorsa legislatura, quando si era registrata un'ampia convergenza di tutte le forze politiche su una proposta di legge del deputato diessino Parrelli abrogativa della riforma (ma la proposta non è mai approdata in Aula). Sia il Cnf che l'Oua hanno chiesto al ministro Castelli un incontro urgente.
La sentenza della Corte non sembra offrire spunti di carattere costituzionale per rivedere il principio secondo cui non c'è incompatibilità tra l'essere dipendente part-time di una pubblica amministrazione e l'esercizio di una libera professione. Il Cnf aveva denunciato l'inconciliabilità tra i doveri del pubblico dipendente e i doveri del libero professionista e, quindi, l'esistenza di un confliito. La Corte, però, non ha condiviso questa censura ricordando, anzitutto, di aver più volte messo in luce, a proposito della riforma contestata, . Il che vale anche per la disciplina del part-time e delle incompatibilità. Il risultato, si legge nella sentenza, è un dell'imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione, del diritto di difesa. Proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, il legislatore ha indicato dei precisi paletti entro cui il dipendente che richieda il part-time ridotto può esercitare ulteriori attività lavorative, in particolare la professione di avvocato. Paletti che, secondo la Corte, il Cnf non ha tenuto adeguatamente in considerazione: divieto di esercitare il patrocinio in controversie in cui sia parte la pubblica amministrazione; divieto di trasformazione del rapporto a tempo piano in rapporto part-time se l'ulteriore attività di lavoro del dipendente comporta un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta; indicazione, da parte della Pa, delle attività da considerare comunque non consentite, in ragione della loro interferenza con i compiti istituzionali; divieto per i pubblici dipendenti di espletare, nell'ambito territoriale del proprio ufficio, incarichi professionali per conto delle amministrazioni di appartenenza. Senza parlare poi delle sanzioni penali previste per tutti i professionisti e, quindi, anche per i dipendenti part-time, in caso di patrocinio infedele o di violazione del segreto professionale.
A questi altri potranno eventualmente aggiungersi qualora il legislatore dovesse ravvisarne la necessità.


LA DECISIONE
Pubblichiamo uno stralcio della sentenza n. 189
Giova, però, ricordare come questa Corte, in più di un occasione, abbia avuto modo di mettere in luce, a proposito dell'assetto posto in essere attraverso gli interventi riformatori di cui si è fatto cenno, gli obiettivi di maggiore efficienza degli apparati pubblici perseguiti dal legislatore, grazie a strumenti gestionali che consentano una più flessibile utilizzazione del personale...
In tale ambito si colloca anche la disciplina del part-time, come compiutamente delineata, (sentenza n. 171 del 1999), dalla più recente normativa...
Ne è derivato un sistema che non solo non reca , essendo, anzi, diretto (sempre la ricordata sentenza n. 171 del 1999), ma non compromette nemmeno i principi evocati dal rimettente a sostegno della sollevata questione.
Nell'elidere il vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico, il legislatore, proprio per evitare eventuali conflitti di interessi, ha provveduto, infatti a porre direttamente (ovvero ha consentito alle amministrazioni di porre) rigorosi limiti all'esercizio, da parte del dipendente che richieda il regime di part-time ridotto, di ulteriori attività lavorative e, in particolare, di quella professionale forense.

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