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Lavoro a progetto.
Il lavoro a progetto sostituisce le vecchie co.co.co., che dovranno essere riconducibili a un progetto, uno specifico programma di lavoro o una sua fase. Servirà un contratto scritto, con indicazione della durata, del progetto e dell’ammontare del corrispettivo e dei criteri usati per la sua quantificazione.

Job on call.
Il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro e ne aspetta la chiamata. A fronte di questa disponibilità riceve un’indennità, in una misura stabilita dai contratti collettivi. Le prestazioni oggetto di questa tipologia contrattuale dovranno essere previste o dai contratti nazionali o da un decreto ministeriale. Con questa modalità non potranno essere sostituiti lavoratori in sciopero o licenziati (collettivamente) negli ultimi sei mesi. Nella fase di sperimentazione potranno essere coinvolti lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45.

Lavoro ripartito (job sharing.
Nel caso del job sharing a dividersi un’unica prestazione di lavoro potrà essere una "coppia" di lavoratori. Questi ultimi assumono in solido l’obbligazione verso il datore, con una responsabilità diretta e personale di ogni lavoratore al compimento dell’intera obbligazione lavorativa. I lavoratori possono effettuare sostituzioni tra loro, senza che però possano intervenire terzi soggetti. Le dimissioni di uno dei dipendenti comportano lo scioglimento del contratto, a meno di diversi accordi tra le parti.

Staff leasing.
L’affitto di manodopera potrà essere a tempo sia determinato sia indeterminato. L’affitto a tempo indeterminato è limitato però solo a una serie di casi che non siano relativi all’attività tipica dell’impresa. L’utilizzo nell’attività tipica è invece prevista per i contratti a tempo determinato, purché giustificata da ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

Part time.
Sarà possibile, entro limiti predeterminati, una variazione della distribuzione dell’orario di lavoro (part time orizzontale). I paletti andranno fissati dalla contrattazione collettiva. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time non costituisce giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione in part-time richiede il consenso scritto del lavoratore. La trasformazione dal tempo pieno al parziale dovrà essere ancora convalidata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Apprendistato.
Questa tipologia contrattuale si fa in tre. Viene infatti prevista una prima "variante" rivolta a giovani e adolescenti a partire dai 15 anni di età e finalizzata al raggiungimento di una qualifica professionale. La durata è commisurata al tipo di qualifica, titolo di studio o ai crediti professionali e formativi che si intendono perseguire. La seconda variante ha una finalità "professionalizzante": possono esservi compresi giovani tra i 18 e i 29 anni di età. In questo caso la durata varierà tra i 2 e i 6 anni a seconda di quanto stabilito dai contratti nazionali. Una terza tipologia, per molti versi identica alla precedente (età dei soggetti interessati) vedrà la durata fissata da Regioni, in accordo con le organizzazioni datoriali territoriali e le università.

Contratti di inserimento.
In luogo dei contratti di formazione lavoro i datori privati potranno stipulare dei contratti di inserimento, per iniziare al mondo del lavoro o reinserirvi alcune categorie di soggetti, attraverso progetti individuali di adattamento professionale.





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