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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003: Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali. (GU n. 260 del 8-11-2003)




Settore: Professione
Argomento: Formazione
Documento: Provvedimento Data: 21/07/2003 n°
Fonte: Gazzetta Data: 08/11/2003 n° 260




MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROVVEDIMENTO 21 luglio 2003 Criteri generali per lo sviluppo della prassi della formazione continua e per la promozione di piani formativi individuali,aziendali, settoriali e territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.


Premessa.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sentite le Parti sociali, con il presente provvedimento intende sostenere e orientare le iniziative d'iformazione a favore dei lavoratori, per aggiornare ed accrescere le loro competenze, e a favore delle imprese, per svilupparne la competitivita', nel rispetto di quanto previsto dalle normative di seguito indicate: legge n.236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione», art. 9, commi 3 e 7; legge n.196 del 24 giugno 1997, «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 17; legge n.388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art. 118; legge n.289 del 27 dicembre 2002, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», art.48; regolamento CE n.68 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione; regolamento CE n.69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»).


Risorse.

Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le province autonome risorse pari a Euro 50.000.000,00 di cui alla tabella di seguito riportata:

Tabella di ripartizione delle risorse (Euro totali a disposizione 50.000.000,00)

Regioni/Province autonome :

Valle d'Aosta .... 305.000,00
Piemonte .... 4.120.000,00
Lombardia .... 10.615.000,00
Liguria .... 1.385.000,00
Trento .... 615.000,00
Bolzano .... 570.000,00
Veneto .... 5.275.000,00
Friuli Venezia Giulia .... 1.235.000,00
Emilia Romagna .... 4.770.000,00
Toscana .... 3.755.000,00
Umbria .... 775.000,00
Marche .... 1.565.000,00
Lazio .... 3.910.000,00
Abruzzo .... 1.090.000,00
Molise .... 205.000,00
Campania .... 2.965.000,00
Puglia .... 2.300.000,00
Basilicata .... 360.000,00
Calabria .... 825.000,00
Sicilia .... 2.340.000,00
Sardegna .... 1.020.000,00

Totale . . . 50.000.000,00

Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (Sistema Excelsior 2002- dati al 31 dicembre 2001).


Destinatari piani formativi.

Sono destinatari delle iniziative i lavoratori delle imprese assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge n.160/1975, relativo ai contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria versatiall'Istituto nazionale della previdenza sociale, cosi'come modificato all'art.25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.

I piani formativi concordati tra le parti sociali sono diretti, per il 70% delle risorse, alle seguenti tipologie di lavoratori:
a) tutti i lavoratori delle imprese private con meno di 15 dipendenti;
b) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con contratti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonche'inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dalla legge n.30 del 23 febbraio 2003;
c) i lavoratori di qualsiasi impresa privata collocati in cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
d) i lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
e) i lavoratori di qualsiasi impresa privata in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.

L'ulteriore 30% e' finalizzato a target definiti da ogni regione e delle province autonome.


Programmazione ed attuazione degli interventi.

Le amministrazioni regionali e le province autonome tengono,altresi', conto delle scelte operate nella attuazione dei programmi operativi allo scopo di favorire una integrazione con le omologhe azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e valorizzare le diverse linee di sostegno pubblico alla formazione continua nonche'del contestuale avvio operativo dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118, legge n.388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le amministrazioni regionali e delle province autonome promuovono e garantiscono in tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'.

Nell'attuazione delle azioni formative le amministrazioni regionalie delle province autonome possono finanziare interventi di formazionea domanda individuale.


Procedure

Le regioni e le province autonome provvedono a predisporre specifiche procedure di evidenza pubblica, nel cui ambito sono previste:
l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
le modalita' di selezione dei progetti;
il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68/2001 e 69/2001).

Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione e n. 69/2001 sugli aiuti diimportanza minore (de minimis) permane l'obbligo di cofinanziamento a carico dei privati in misura non inferiore al 20% come previsto dall'art. 9 comma 3 della legge del 19 luglio 1993, n. 236.

Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali-UCOFPL, Divisione V, l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella prevista al punto 2.

Le risorse non mpegnate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome entro 24 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente provvedimento sono revocate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ripartite tra le amministrazioni secondo criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.


Monitoraggio

Le regioni e le province autonome inviano ogni sei mesi un rapporto dettagliato sull'andamento delle azioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali UCOFPL.

Il rapporto e' realizzato secondo linee guida e indicatori quantitativi di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL, pertinenti ai target previsti dalla presente circolare e dai target ulteriori individuati dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere il rapporto annuale di monitoraggio degli interventi inattuazione a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3 della legge n.144 del 17 maggio 1999.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: Bulgarelli

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 24





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